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La Cooperazione

La Cooperativa

Tipi di Cooperative

Nozioni Fondamentali

 

 

La Cooperativa

 

La cooperativa è un'associazione autonoma di persone che si uniscono per rispondere insieme a comuni esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso la creazione di una società, democraticamente amministrata.

La società cooperativa è dunque assimilata per certi versi a quella di capitali (infatti nasce per svolgere un'attività economica, consistente nella produzione di beni e servizi destinati al mercato, mediante l'organizzazione e la trasformazione dei fattori produttivi impiegati) ma se ne discosta decisamente per quanto riguarda le finalità perseguite: non ha infatti scopo di lucro, ma finalità mutualistica, consistente nella soddisfazione del socio che gli deriva dal disporre di beni o servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.

 

Forma giuridica

Le cooperative possono costituirsi come società a responsabilità limitata o illimitata.

  • Cooperativa a responsabilità limitata:
    per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio

  • Cooperativa a responsabilità illimitata:
    per le obbligazioni sociali rispondono la società, con il suo patrimonio, e , in via sussidiaria, i soci solidalmente e illimitatamente

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Caratteristiche peculiari

  • Numero minimo soci:
    9 in generale
    50 per le cooperative di consumo
    18 per le cooperative edilizie di abitazione che intendono iscriversi all'Albo nazionale

    * Fa eccezione la "piccola società cooperativa" (PSC), una nuova forma di cooperativa semplificata (introdotta con L 266/97) in cui il numero dei soci (esclusivamente persone fisiche) può andare da un minimo di 3 a un massimo di 8.

  • Misura della partecipazione del singolo socio in una cooperativa:
    limite minimo: EURO 25,00
    limite massimo: EURO 52.507,66 per le società cooperative in genere
    EURO 78.761,74 per le cooperative di produzione e lavoro e per le cooperative agricole di trasformazione

  • Gestione democratica:
    i soci hanno uguale diritto di voto (cd. principio "una testa, un voto") a prescindere dalle quote di capitale sociale sottoscritto

  • Variabilità del capitale sociale: il capitale sociale aumenta o si riduce con il variare del numero dei soci, senza che ciò comporti una modifica statutaria

  • Requisiti mutualistici :
    1) divieto di distribuzione di utili ai soci in misura superiore alla remunerazione dei prestiti sociali (cioè 2,5 punti in più del tasso di rendimento dei buoni fruttiferi postali)
    2) divieto di distribuzione delle riserve ai soci durante la vita della cooperativa
    3) in caso di scioglimento della società, devoluzione dell'intero patrimonio sociale residuo (escluse le quote di capitale restituite ai soci) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
    4) destinazione di una quota degli utili annuali (pari al 3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

  • Agevolazioni fiscali :
    1) parziale intassabilità degli utili destinati a riserve indivisibili e degli avanzi di gestione restituiti ai soci sotto forma di ristorni o integrazioni salariali
    2) agevolazioni in materia di IRPEG per le cooperative sociali, agricole e di produzione - lavoro. Deducibilità dei ristorni corrisposti ai soci anche mediante incremento delle quote di capitale sociale precedentemente sottoscritte
    3) esenzione dalle imposte dirette per gli utili destinati entro certi limiti a rivalutazione delle quote di capitale in precedenza sottoscritte e versate dai soci
    4) agevolazioni specifiche per le cooperative sociali in materia IVA, imposta bollo, tasse concessione governativa, IRAP
    5) agevolazioni per i soci che apportano finanziamenti in denaro alla cooperativa, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

  • Organi:
    Assemblea dei soci
    Consiglio di amministrazione
    Collegio sindacale

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Come costituire una cooperativa

  • La società cooperativa si costituisce per realizzare la volontà di cooperare attraverso un atto pubblico e con la partecipazione di almeno 9 soci che siano persone fisiche o persone giuridiche, il nuovo Diritto Societario ha consentito una forma semplificata che consente la costituzione a partire da 3 socie persone fisiche.
    Le possibilità di utilizzare lo strumento cooperativo sono quindi aumentate considerevolmente.
    I soci dopo aver definito gli scopi sociali e la denominazione sociale danno vita alla cooperativa attraverso un Atto Costitutivo che va redatto al cura del notaio.
    Parte integrante dell’Atto Costitutivo lo Statuto sociale che contiene gli scopi, disciplina il funzionamento della cooperativa e stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica.

    L’Atto costitutivo deve indicare anche:

    • i dati anagrafici dei cosiddetti soci fondatori;
    • la denominazione sociale e la sede della società;
    • l’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti dei soci, quindi l’indicazione del settore nel quale si intende esercitare l’attività economica;
    • la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio;
    • il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
    • i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
    • le condizioni per l’eventuale recesso o per l’esclusione dei soci;
    • le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
    • le forme di convocazione degli organi sociali, Assemblea dei soci, Consiglio d’Amministrazione e Collegio Sindacale;
    • il sistema di amministrazione adottato, specificando il numero di amministratori e i loro poteri e indicando tra questi quali hanno la rappresentanza della società;
    • il numero dei componenti il Collegio Sindacale;
    • l’importo delle spese per la costituzione della società.

    Spetta alla società anche la relazione di regolamenti interni che devono disciplinare i rapporti tra i soci e la società stessa. I regolamenti interni, così vengono definiti, se non sono parte integrante dell’Atto Costitutivo, devono essere approvati con il voto favorevole della maggioranza dei soci riuniti in assemblea straordinaria.
    Nelle cooperative di lavoro è richiesto, secondo la Legge n. 142/01, l’adozione di un regolamento che definisca le modalità del lavoro in cooperativa. Questo particolare regolamento deve essere approvato dall’assemblea dei soci e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

    Subito dopo la costituzione la cooperativa dovrà eseguire alcuni adempimenti tra i quali:

    • la richiesta del numero di Partita IVA che diventerà anche in numero di iscrizione della società nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
    • provvedere alla vidimazione dei libri sociali, presso la Camera di Commercio o un notaio.
    devono essere vidimati:
    • il libro delle Assemblee dei soci;
    • il libro del Collegio Sindacale;
    • il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

    Rimangono esenti dall’obbligo di vidimazione il libro giornale e il libro degli inventari; per questi secondo le modalità previste dalla Legge n. 383/01 si deve procedere al solo pagamento dell’imposta di bollo.
    Non è prevista nessuna vidimazione e nessuna imposta di bollo per il Registro dei cespiti ammortizzabili e per i Registri IVA.

    Compito del notaio:
    Depositare l’Atto costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate;
    depositare l’Atto costitutivo presso la Camera di Commercio che attribuirà il numero di iscrizione al R.E.A., (Repertorio Economico Amministrativo) e restituirà 2 copie dell’Atto vistate e destinate una all’iscrizione presso l’Ufficio territoriale del Governo-Servizio Vigilanza sulle società cooperative e una per la Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Politiche del Lavoro, Ufficio Cooperazione. 

 

  • Possibilità di costituire consorzi
    Le cooperative possono dar vita a dei consorzi e realizzare così delle strutture capaci di perseguire al meglio i loro scopi mutualistici.
     

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