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La cooperativa
è un'associazione autonoma di persone che si uniscono per rispondere
insieme a comuni esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso la
creazione di una società, democraticamente amministrata.
La società
cooperativa è dunque assimilata per certi versi a quella di capitali
(infatti nasce per svolgere un'attività economica, consistente nella
produzione di beni e servizi destinati al mercato, mediante
l'organizzazione e la trasformazione dei fattori produttivi impiegati)
ma se ne discosta decisamente per quanto riguarda le finalità
perseguite: non ha infatti scopo di lucro, ma finalità mutualistica,
consistente nella soddisfazione del socio che gli deriva dal disporre di
beni o servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose
rispetto a quelle offerte dal mercato.
Forma
giuridica
Le cooperative possono costituirsi come società a responsabilità
limitata o illimitata.
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Cooperativa a responsabilità limitata:
per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo
patrimonio
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Cooperativa a responsabilità illimitata:
per le obbligazioni sociali rispondono la società, con il suo
patrimonio, e , in via sussidiaria, i soci solidalmente e
illimitatamente
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Caratteristiche peculiari
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Numero minimo soci:
9 in generale
50 per le cooperative di consumo
18 per le cooperative edilizie di abitazione che intendono
iscriversi all'Albo nazionale
* Fa eccezione la "piccola società cooperativa" (PSC), una nuova
forma di cooperativa semplificata (introdotta con L 266/97) in cui
il numero dei soci (esclusivamente persone fisiche) può andare da un
minimo di 3 a un massimo di 8.
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Misura della partecipazione del singolo socio in una
cooperativa:
limite minimo: EURO 25,00
limite massimo: EURO 52.507,66 per le società cooperative in genere
EURO 78.761,74 per le cooperative di produzione e lavoro e per le
cooperative agricole di trasformazione
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Gestione democratica:
i soci hanno uguale diritto di voto (cd. principio "una testa, un
voto") a prescindere dalle quote di capitale sociale sottoscritto
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Variabilità del capitale sociale:
il capitale sociale aumenta o si riduce con il variare del numero
dei soci, senza che ciò comporti una modifica statutaria
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Requisiti mutualistici
:
1) divieto di distribuzione di utili ai soci in misura superiore
alla remunerazione dei prestiti sociali (cioè 2,5 punti in più del
tasso di rendimento dei buoni fruttiferi postali)
2) divieto di distribuzione delle riserve ai soci durante la vita
della cooperativa
3) in caso di scioglimento della società, devoluzione dell'intero
patrimonio sociale residuo (escluse le quote di capitale restituite
ai soci) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
4) destinazione di una quota degli utili annuali (pari al 3%) ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione
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Agevolazioni fiscali :
1) parziale intassabilità degli utili destinati a riserve
indivisibili e degli avanzi di gestione restituiti ai soci sotto
forma di ristorni o integrazioni salariali
2) agevolazioni in materia di IRPEG per le cooperative sociali,
agricole e di produzione - lavoro. Deducibilità dei ristorni
corrisposti ai soci anche mediante incremento delle quote di
capitale sociale precedentemente sottoscritte
3) esenzione dalle imposte dirette per gli utili destinati entro
certi limiti a rivalutazione delle quote di capitale in precedenza
sottoscritte e versate dai soci
4) agevolazioni specifiche per le cooperative sociali in materia
IVA, imposta bollo, tasse concessione governativa, IRAP
5) agevolazioni per i soci che apportano finanziamenti in denaro
alla cooperativa, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale,
nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
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Organi:
Assemblea dei soci
Consiglio di amministrazione
Collegio sindacale
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Come costituire
una cooperativa
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La società cooperativa si costituisce
per realizzare la volontà di cooperare attraverso un atto pubblico e
con la partecipazione di almeno 9 soci che siano persone fisiche o
persone giuridiche, il nuovo Diritto Societario ha consentito una
forma semplificata che consente la costituzione a partire da 3 socie
persone fisiche.
Le possibilità di utilizzare lo strumento cooperativo sono quindi
aumentate considerevolmente.
I soci dopo aver definito gli scopi sociali e la denominazione
sociale danno vita alla cooperativa attraverso un Atto Costitutivo
che va redatto al cura del notaio.
Parte integrante dell’Atto Costitutivo lo Statuto sociale che
contiene gli scopi, disciplina il funzionamento della cooperativa e
stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica.
L’Atto costitutivo deve indicare anche:
• i dati anagrafici dei cosiddetti soci fondatori;
• la denominazione sociale e la sede della società;
• l’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai
requisiti dei soci, quindi l’indicazione del settore nel quale si
intende esercitare l’attività economica;
• la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio;
• il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
• i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e
il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
• le condizioni per l’eventuale recesso o per l’esclusione dei soci;
• le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la
ripartizione dei ristorni;
• le forme di convocazione degli organi sociali, Assemblea dei soci,
Consiglio d’Amministrazione e Collegio Sindacale;
• il sistema di amministrazione adottato, specificando il numero di
amministratori e i loro poteri e indicando tra questi quali hanno la
rappresentanza della società;
• il numero dei componenti il Collegio Sindacale;
• l’importo delle spese per la costituzione della società.
Spetta alla società anche la relazione di regolamenti interni che
devono disciplinare i rapporti tra i soci e la società stessa. I
regolamenti interni, così vengono definiti, se non sono parte
integrante dell’Atto Costitutivo, devono essere approvati con il voto
favorevole della maggioranza dei soci riuniti in assemblea
straordinaria.
Nelle cooperative di lavoro è richiesto, secondo la Legge n. 142/01,
l’adozione di un regolamento che definisca le modalità del lavoro in
cooperativa. Questo particolare regolamento deve essere approvato
dall’assemblea dei soci e depositato presso la Direzione Provinciale
del Lavoro.
Subito dopo la costituzione la cooperativa dovrà eseguire alcuni
adempimenti tra i quali:
• la richiesta del numero di Partita IVA che diventerà anche in
numero di iscrizione della società nel Registro delle Imprese tenuto
presso la Camera di Commercio;
• provvedere alla vidimazione dei libri sociali, presso la Camera di
Commercio o un notaio.
devono essere vidimati:
• il libro delle Assemblee dei soci;
• il libro del Collegio Sindacale;
• il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
Rimangono esenti dall’obbligo di vidimazione il libro giornale e il
libro degli inventari; per questi secondo le modalità previste dalla
Legge n. 383/01 si deve procedere al solo pagamento dell’imposta di
bollo.
Non è prevista nessuna vidimazione e nessuna imposta di bollo per il
Registro dei cespiti ammortizzabili e per i Registri IVA.
Compito del notaio:
Depositare l’Atto costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate;
depositare l’Atto costitutivo presso la Camera di Commercio che
attribuirà il numero di iscrizione al R.E.A., (Repertorio Economico
Amministrativo) e restituirà 2 copie dell’Atto vistate e destinate
una all’iscrizione presso l’Ufficio territoriale del Governo-Servizio Vigilanza sulle società cooperative e una per la Direzione
Provinciale del Lavoro, Servizio Politiche del Lavoro, Ufficio
Cooperazione.
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