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Il principio mutualistico:
L'essenza dello scopo mutualistico che caratterizza una cooperativa è da
un lato, il fornire beni, servizi e occasioni di lavoro direttamente ai
membri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che
otterrebbero sul mercato, concetto definito come mutualità interna;
dall'altro avere finalità che riguardano la pubblica utilità: erogare
anche a terzi beni o servizi, e fare azioni a sostegno del movimento
cooperativo, concetto definito come mutualità esterna.
La natura non speculativa:
Il fine che guida le cooperative consiste nel valorizzare la figura del
socio assicurandogli lavoro o servizi alle migliori condizioni di
mercato. I soci cooperatori soddisfano i propri interessi personali e
professionali, autogestendo l'impresa e beneficiando dei risultati
ottenuti dallo sforzo collettivo.
Nelle cooperative gli utili di gestione
restano essenzialmente patrimonio sociale e possono essere destinati
agli investimenti, allo sviluppo delle attività d'impresa, allo sviluppo
dell'impresa, alla formazione per elevare le capacità professionali dei
soci.
La prevalenza: La riforma del Diritto Societario, ha definito il
concetto di mutualità prevalente, i criteri per la definizione della
prevalenza, nonché i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente.
Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione dello
scambio mutualistico, quelle che secondo l'art. 2512 c.c.:
• svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci;
• si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci nello svolgimento
dell'attività;
• si avvalgono prevalentemente dell'apporto dei soci;
• tutte le cooperative sociali.
L'art. 2513 sancisce che la condizione di prevalenza si realizza al
superamento del 50% dei parametri sopra richiamati.
Le cooperative sono richiamate dall'art. 2514 anche clausole di non
lucratività da inserire nello Statuto sociale:
• divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
• il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci in misura non superiore a due punti rispetto al
limite massimo previsto per i dividendi;
• divieto di distribuzione ai soci delle riserve;
• obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell'intero patrimonio, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, dedotto solo il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati.
Le cooperative che non rispettano tali principi sono cooperative ma non
possono fruire delle medesime agevolazioni ed incentivi di natura
tributaria e fiscale, vengono definite cooperative non a mutualità
prevalente.
Le cooperative riconosciute a mutualità prevalente possono perdere la
qualifica se per due esercizi consecutivi, non rispettano le condizioni
di prevalenza, ovvero quando risultino modificate le condizioni
statutarie.
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