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La Cooperazione

La Cooperativa

Tipi di Cooperative

Nozioni Fondamentali

 

La Cooperazione

 

Il principio mutualistico: L'essenza dello scopo mutualistico che caratterizza una cooperativa è da un lato, il fornire beni, servizi e occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato, concetto definito come mutualità interna; dall'altro avere finalità che riguardano la pubblica utilità: erogare anche a terzi beni o servizi, e fare azioni a sostegno del movimento cooperativo, concetto definito come mutualità esterna.

La natura non speculativa: Il fine che guida le cooperative consiste nel valorizzare la figura del socio assicurandogli lavoro o servizi alle migliori condizioni di mercato. I soci cooperatori soddisfano i propri interessi personali e professionali, autogestendo l'impresa e beneficiando dei risultati ottenuti dallo sforzo collettivo.

Nelle cooperative gli utili di gestione restano essenzialmente patrimonio sociale e possono essere destinati agli investimenti, allo sviluppo delle attività d'impresa, allo sviluppo dell'impresa, alla formazione per elevare le capacità professionali dei soci.
La prevalenza: La riforma del Diritto Societario, ha definito il concetto di mutualità prevalente, i criteri per la definizione della prevalenza, nonché i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente. Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione dello scambio mutualistico, quelle che secondo l'art. 2512 c.c.:

• svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci;
• si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci nello svolgimento dell'attività;
• si avvalgono prevalentemente dell'apporto dei soci;
• tutte le cooperative sociali.
L'art. 2513 sancisce che la condizione di prevalenza si realizza al superamento del 50% dei parametri sopra richiamati.

Le cooperative sono richiamate dall'art. 2514 anche clausole di non lucratività da inserire nello Statuto sociale:

• divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
• il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
• divieto di distribuzione ai soci delle riserve;
• obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Le cooperative che non rispettano tali principi sono cooperative ma non possono fruire delle medesime agevolazioni ed incentivi di natura tributaria e fiscale, vengono definite cooperative non a mutualità prevalente.

Le cooperative riconosciute a mutualità prevalente possono perdere la qualifica se per due esercizi consecutivi, non rispettano le condizioni di prevalenza, ovvero quando risultino modificate le condizioni statutarie.

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